Isontina Ambiente

Società trasparente

Società trasparente

Si chiama “Società Trasparente” la sezione del sito internet di Isontina Ambiente dedicata alla libera consultazione delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività della Società che gestisce, con affidamento in house da parte di 28 Comuni Soci, il Servizio Integrato di Igiene Ambientale.

Detto sito è rispettoso del soddisfacimento del diritto di chiunque di accedere ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, direttamente ed immediatamente, senza alcuna preventiva autenticazione e identificazione.

Salvo quanto necessario al fine di rispettare la normativa in materia di privacy, i dati e i documenti sono pubblicati in formato di tipo aperto. Essi sono pertanto riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni, ma con obbligo da parte dell’utilizzatore di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato da Isontina Ambiente sono individuati, per ciascun obbligo, i soggetti responsabili della trasmissione dei dati e i soggetti responsabili della pubblicazione, nonché i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è, dal 2014, l'ingegner Giuliano SPONTON, Direttore Generale di Isontina Ambiente s.r.l.. 

Sintesi della normativa

Fra gli strumenti volti alla prevenzione dei fenomeni di corruzione e mala amministrazione svolge un ruolo cardine e fondamentale il principio di trasparenza inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni ovvero delle società pubbliche.

Infatti, ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico, così come definite dal d.lgs. 175/2016 (Testo unico delle Società partecipate Pubbliche - TUSP). 

Nelle società in house, come Isontina Ambiente, il Socio pubblico svolge un controllo analogo a quello normalmente effettuato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società stessa. 

In forza di tale peculiare rapporto di controllo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto che le società in house rientrino a pieno titolo nel novero delle società controllate, con conseguente assoggettabilità alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Determina n. 1134/2017). 

Mediante l’Allegato 1) della già richiamata Determina n. 1134/2017, ANAC ha definito analiticamente i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, precisando altresì le modalità di pubblicazione e le tempistiche di aggiornamento. 

Compatibilmente con le attività svolte, sono oggetto di pubblicazione i dati idonei a rappresentare all’esterno l’organizzazione interna della società, la sua governance, la consistenza e l’andamento della forza lavoro, gli eventuali incarichi affidati a terzi, l’eventuale sussistenza di enti pubblici controllati o partecipati, nonché ogni atto attinente ai procedimenti indetti o ai contratti di fornitura stipulati. 

I principi sopra esposti vengono garantiti, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico

Il d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha introdotto due distinte tipologie di accesso civico che si sono aggiunte al “tradizionale” accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990.  

A differenza dell’accesso documentale, l’accesso civico non richiede alcuna legittimazione soggettiva o interesse diretto in relazione al documento oggetto di istanza: il diritto può infatti essere esercitato da chiunque. 

L’accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1 d.lgs. 33/2013, riguarda esclusivamente i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il relativo diritto è dunque esercitabile sulla base del solo presupposto che la pubblicazione sia stata omessa.

L’accesso civico generalizzato è disciplinato dal secondo comma dell’art. 5 già citato e attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Come evidenziato da ANAC … “la trasparenza diviene condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino” (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).